ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituito l’Ente di Terzo Settore denominato “Adigi, OdV – ETS” ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
L’Associazione ha sede in Secinaro in Via Plaiola 107.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
ART. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività previsti nell’art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 :
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello specifico l’Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associativi, le seguenti attività:
Promuovere l’aggregazione sociale incentivando i talenti delle persone e portando avanti momenti di confronto nello spirito cristiano con uno sguardo attento alla realtà sociale, senza trascurare il contesto generale in cui nasce e si sviluppa un problema sociale, favorendo l’aggregazione delle fasce di popolazione più giovani (bambini, ragazzi, adolescenti e giovani) attraverso attività volte all’educazione in generale anche attraverso la conoscenza e valorizzazione del territorio. In particolare l’associazione prende spunto dalla persona di Angelina Di Gregorio per quanto riguarda la sua condotta morale e le sue qualità nell’affrontare la vita.
L’associazione, per creare uno spirito comunitario, un senso di appartenenza alla realtà locale nella quale opera e una migliore comprensione delle dinamiche relazionali e della comprensione della persona in quanto tale, organizza incontri periodici nei quali vengono trattati argomenti di vario tipo suscitando il confronto e la riflessione ed elaborando di volta in volta dei progetti da realizzare inerenti l’argomento trattato. Gli argomenti potranno essere affrontati come tali o potranno essere organizzate attività che facciano capire meglio il senso del tema. A tal fine quindi, potranno essere organizzate anche attività all’aria aperta, attività ricreative come sagre, feste, attività volte alla scoperta del territorio, attività fisiche per scoprire e superare i propri limiti, attività di manualità, attività di abilità, attività di conoscenza di usi e costumi locali e di altre realtà, organizzazione di scambi culturali tra l’Italia e gli altri Paesi, attività di sensibilizzazione ai vari problemi della collettività, organizzazione di mostre e convegni, corsi di formazione e orientamento, attività con pernottamento al chiuso e all’aperto, e ancora:
Raccolta fondi; laboratori teatrali; edizioni per ragazzi; beneficenza; didattica per ragazzi; organizzazione di: eventi sportivi, mostre culturali, cene di beneficenza, convegni per la sensibilizzazione dei giovani al volontariato; aiuti a famiglie bisognose; donazioni di apparecchi medicali (sedie a rotelle, protesi, defibrillatori, etc.) a Enti e privati; Corsi di recupero e lezioni di doposcuola; vacanze estive, campeggi e raduni per adolescenti; concorsi letterari, pittura, grafica e narrativa; concorsi per start-app; borse di studio; premi per giovani meritevoli; festival cinematografici; produzione di cortometraggi; concorsi di fotografia e di disegno per le scuole; corsi per animatori di oratori e scuole sia pubbliche che private; concorsi per giochi sia di gruppo che individuali, sia da tavolo che all’aperto; corsi di educazione civica; corsi antibullismo; convegni sulle tossicodipendenze; organizzazione di giornate atte alla socializzazione tra adolescenti; corsi per clown di corsie nei reparti ospedalieri pediatrici; aiuti alle ragazze madri e ai bambini abbandonati; corsi di educazione stradale; corsi di fotografia; corsi di educazione sui social.
Per il raggiungimento dello scopo l’associazione si prefigge di realizzare anche progetti promozionali ed educativi non escludendo contatti e collaborazioni con istituzioni, servizi pubblici e privati e avendo ove possibile un rapporto sinergico con tutte le realtà del territorio nei limiti previsti di legge.
L’Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
ART. 3 – I SOCI
Possono essere Soci dell’Associazione:
- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, su richiesta dell’aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all’associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all’interessato.
La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di Amministrazione. L’espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera, sms, mail o ulteriori sistemi telematici, al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell’ambito associativo.
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, l’Organo di Amministrazione e l’Organo di Controllo (eventuale)
ART. 7 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data della riunione mediante le più svariate modalità : sistemi di comunicazione convenzionale (posta ordinaria e raccomandata, comunicazione diretta face to face o telefonica, affissione dell’avviso in bacheca ) e/o, tecnologici ( PEC, Social Media, Sito internet, ecc…….. ). L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Possono intervenire all’Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (max tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell’associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.
L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione e/o tramite richiesta dei soci.
ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’Organo di Amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.
L’Organo di Amministrazione è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.
Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.
L’Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
L’Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.
L’Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.
E’ eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 9 – ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)
L’organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..
La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice Civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 10 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)
L’organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall’assemblea quando l’associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 31 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..
L’organo di revisione è nominato dall’assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
L’organo di revisione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell’organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l’Associazione, a norma dell’art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 12 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
Richieste verbali e/o scritte.
ART. 13 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 14 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.